Art. 13.
(Canoni radiotelevisivi).

      1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al

 

Pag. 21

servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

          a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.165;

          b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.550;

          c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775;

          d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 310;

          e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.550; campeggi e villagi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775;

          f) le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155.

 

Pag. 22

      2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
      3. Per le attività ricettive e i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
      4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa».